Bonus pubblicità 2021: Finestra straordinaria dal 1 settembre

Bonus pubblicità 2021: Finestra straordinaria dal 1 settembre

Ritorna il Bonus Pubblicità 2021 con una finestra straordinaria che permetterà di fare domanda dal 1 fino al 30 settembre 2021.

Questa seconda finestra è stata annunciata dal decreto Sostegni bis, che in questo caso ha previsto di estendere il regime speciale che riconosce il 50% dell’intera spesa sostenuta per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche per gli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. La richiesta dovrà essere effettuata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la sezione dedicata nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Settembre è alle porte, quindi perché non dare slancio alla vostra attività usufruendo del Bonus Pubblicità?

La finestra straordinaria sarà aperta da domani, fino al 30 settembre 2021, ragion per cui le aziende avranno una seconda possibilità per aggiudicarsi il bonus per gli investimenti eseguiti o in programma nel 2021.

L’apertura straordinaria dello sportello è stata sancita dal decreto Sostegni bis (art. 67, commi 10, 12 e 13, D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), che ha apportato alcune modifiche alle regole del bonus, scopriamo quali.


Decreto Sostegni bis: Ecco cosa cambia
 

Il decreto Sostegni bis ha modificato il comma 1-quater dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, previsto dall’art. 1, comma 608, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Questa nuova introduzione prevede che il regime speciale, che riconosce il bonus nella misura del 50% dell’intera spesa sostenuta:

- sia esteso per gli anni 2021 e 2022;

- sia esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Con decreto Sostegni bis, in conclusione, sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive il credito di imposta spettante sarà del 50% dell’importo totale degli investimenti pubblicitari sostenuti.


Chi può richiederlo
 

La comunicazione per accedere al bonus può essere inviata da:

- imprese e lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;

- enti non commerciali.

Successivamente alla modifica effettuata al decreto Sostegni bis, nel 2021 al credito di imposta potranno accedervi anche i soggetti che:

- programmano investimenti inferiori rispetto a quelli sostenuti nel 2020;

- non hanno sostenuto investimenti pubblicitari nell’anno 2020;

- hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2021.

Saranno esclusi gli investimenti per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi; inoltre attività per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line.

Infine sono escluse anche spese accessorie, di intermediazione e ogni altro investimento diverso dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso collegato.

Per presentare la domanda, sarà necessario inviare la comunicazione di prenotazione del credito d’imposta attraverso i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’invio dovrà essere effettuato tra il giorno 1 ed il 30 settembre 2021 dai soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

Attivate il countdown e correte sul sito dell’Agenzia delle Entrate, manca poco!